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STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

VECCHIE GLORIE   Auto moto d'epoca


Articolo 1

COSTITUZIONE - DURATA - SEDE.
E' costituita l'Associazione "VECCHIE GLORIE AUTO MOTO D'EPOCA" con sede in Anguillara Sabazia (RM) Via Tevere n. 3 - presso l'Officina D'Emidio Anselmo. L'Associazione "VECCHIE GLORIE" condivide gli scopi dell'auto moto Club Storico Italiano (A.S.I), e si conforma al suo Statuto. Allo stesso A.S.I. chiederà eventuali interventi a beneficio dei suoi iscritti. La durata del sodalizio è illimitata: cesserà quando le attività prefisse non avranno più motivo di essere.


Articolo 2

L'Associazione "VECCHIE GLORIE" non ha fini dì lucro e si prefigge i seguenti scopi:
a) riunire in sodalizio i Proprietari, possessori ed amatori di autoveicoli e motoveicoli di interesse storico, nonché di autovetture e moto di interesse tecnico sportivo;
b) custodire il patrimonio automobilistico e motociclistico presente e futuro;
c) organizzare manifestazioni, gite turistiche, incontri culturali e filantropici e quanto altro, passione per l'automobilismo ed il motociclismo storico;
d) fornire occasioni per migliorare ed ampliare i rapporti tra Soci ed i Sodalizi del Settore accettando la affiliazione di altri club o associazioni;
e) organizzare mostre, esposizioni e mercati scambio aventi per oggetto il motorismo storico, i suoi ricambi e componenti, l'oggettistica e la letteratura ad esso inerenti.


Articolo 3

SOCI
I soci si suddividono in:
Fondatori: i firmatari dell'atto costitutivo.
Ordinari: le persone che, in possesso di auto e moto d'epoca, versano la quota sociale.
Onorari: le persone che per meriti particolari favoriscono il raggiungimento degli scopi statutari.

Articolo 4

Tutti i soci (ad eccezione di quelli onorari, nominati dal Consiglio direttivo) sono tenuti al pagamento della quota sociale, intendendosi per tale l'importo dovuto all'Associazione, fissato dal Consiglio direttivo, e quello dovuto all'A.S.I; ove richiesto.


Articolo 5

ADESIONE DEI SOCI
I soci fondatori ordinari ratificano la loro adesione mediante il pagamento della quota sociale che deve avvenire entro il mese di Febbraio dell'anno solare cui si riferisce. In assenza di tale adempimento, e qualora non perfezionano la loro posizione contributiva entro 15 giorni successivi all'invito che sarà loro inoltrato dalla Segreteria, saranno considerati decaduti dalla lista dei soci.


Articolo 6

AMMISSIONE DEI SOCI
Gli aspiranti soci ordinari verranno ammessi a far parte dell'Associazione su domanda scritta, avallata da almeno un socio, integrata dal versamento contestuale della quota sociale. Tale domanda sarà vagliata e approvata dal Consiglio direttivo.


Articolo 7

DIRITTI E DOVERI DEI SOCI
I Soci debbono osservare le norme statutarie e regolamentari nonché le delibere assembleari avallate dal Consiglio direttivo.
I soci hanno diritto a frequentare la sede dell'Associazione, a partecipare a tutte le manifestazioni dalla stessa indette, ad utilizzare lo stemma sociale per fini connessi con le medesime, a far parte dei Comitati e Giurie nominati dal Consiglio direttivo in occasioni particolari.
L'Associazione ha altresì il dovere di fornire ai soci l'assistenza necessaria in materia di immatricolazioni, omologazioni, esenzioni fiscali, restauro, assicurazione di autovetture e motocicli d'epoca.
I soci possono partecipare alle manifestazioni organizzate da altri Sodalizi con il dovere di informare il Consiglio direttivo.
I soci dovranno comunicare alla Segreteria eventuali variazioni di indirizzo e numero telefonico per poter ricevere comunicazioni dall'Associazione.


Articolo 8

ORGANI SOCIALI
Sono Organi Sociali:
1. L'Assemblea dei Soci
2. Il Consiglio Direttivo
3. Il Presidente
4. Il Collegio dei Revisori dei Conti
5. Il Collegio dei Probiviri

Articolo 9

L'ASSEMBLEA DEI SOCI
E' l'organo sovrano del Sodalizio.
L'Assemblea ordinaria verrà convocata una volta all'anno, nel primo trimestre dell'anno, e quella straordinaria, su richiesta motivata del Consiglio direttivo o di almeno 1/3 (un terzo) dei Soci, ogni qualvolta sia ritenuto necessario. La convocazione dei soci alle assemblee avverrà per iscritto con almeno 10 giorni di anticipo rispetto alla data fissata. In essa sarà segnalato l'ordine del giorno, il luogo e l'ora in cui dovrà avvenire la riunione sia in prima che in seconda convocazione. L'assemblea ordinaria sarà valida, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei Soci, comprese le deleghe. In seconda convocazione le Assemblee saranno valide con la presenza di almeno 1/5 (un quinto) dei Soci. Ogni socio potrà rappresentare con delega scritta non più di 2 soci. In entrambe i casi saranno ritenute valide le delibere che otterranno la maggioranza dei voti espressi. L'Assemblea ordinaria delibera sul rendiconto consultivo di gestione dell'anno trascorso, sul preventivo di quello a venire, sull'entità della quota sociale proposta dal Consiglio direttivo nonché sugli indirizzi, direttive generali ed economiche dell'Associazione "VECCHIE GLORIE". Provvede inoltre, ogni biennio, all'elezione del Presidente, dei Consiglieri, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri. L'Assemblea straordinaria delibera sui temi proposti e messi all'ordine del giorno.


Articolo 10

IL PRESIDENTE.
E' eletto dall'Assemblea ordinaria con le maggioranze prescritte, e rimane in carica 2 (due) anni. Il mandato è rinnovabile alla scadenza. Cessa dalla carica per dimissioni o per altro impedimento motivato. In questi casi, l'Assemblea straordinaria provvederà senza ritardo all'elezione di un nuovo presidente. La reggenza è assunta dal Vice Presidente. Il Presidente indica i programmi dell'Associazione la rappresenta legalmente, convoca le assemblee, convoca il Consiglio direttivo ne dirige i lavori.
Il Presidente ha un mandato fiduciario diretto con l'Assemblea che lo ha eletto. Egli conferisce ai mèmbri del Consiglio direttivo le deleghe di Vice Presidente, Segretario e Tesoriere. Le stesse deleghe possono essere ritirate solo per ragioni gravi e comprovate. E' necessario un provvedimento motivato.


Articolo 11

IL CONSIGLIO DIRETTIVO.
E' l'Organo esecutivo dell'Associazione "VECCHIE GLORIE". E' composto da 6 (sei) Mèmbri che durano in carica 2 (due) anni e che vengono eletti dall'Assemblea fra i soci che si saranno candidati con almeno 30 (trenta) giorni di anticipo rispetto alla data delle elezioni, da effettuarsi normalmente entro il primo trimestre di ogni biennio. In caso di dimissioni o di giustificata cessazione di disponibilità di un Membro, gli succederà il Candidato prima non eletto e così di seguito. Qualora il cessante abbia ricoperto una carica sociale (Vice Presidente, Segretario, Tesoriere) il Presidente provvederà a ripetere l'assegnazione di detta carica nell'ambito dei Consiglieri eletti. Altri incarichi speciali verranno assegnati dal Consiglio direttivo qualora se ne ravvisasse la necessità (vd. Commissioni Tecniche). Il Consiglio direttivo si riunirà su convocazione del Presidente. Le delibere del Consiglio saranno valide con la presenza di almeno 3 (tre) Membri. In caso di parità i voti, quello del Presidente, o di chi per esso, è determinante.


Articolo 12

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
E' costituito da 3 (tre) Mèmbri eletti dall'Assemblea ogni 2 (due) anni. Ha il compito di verificare l'amministrazione dell'Associazione. I componenti del Collegio non possono ricoprire altre cariche sociali. A fine esercizio sociale provvedono ad un controllo integrale di tutti i documenti contabili, impartendo disposizioni per la loro eventuale integrazione e chiedendo chiarimenti a che ritengono necessari. Alla scadenza del mandato il Collegio può essere rieletto in tutto od in parte.


Articolo 13

IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI
E' costituito da 3 (tre) Soci, che rimarranno in carica 2 (due) anni. Ha il compito di intervenire, giudicare e risolvere eventuali controversie che dovessero sorgere fra i Soci e fra questi e l'Associazione. Il loro verdetto sarà segnalato al Consiglio direttivo. Qualora gli interessi propongano appello avverso la decisione dei Probiviri, sarà l'Assemblea straordinaria dei soci a giudicare. Alla scadenza del mandato può essere rieletto tutto o in parte. La carica di probiviri è incompatibile con le altre cariche.


Articolo 14

SCIOGLIMENTO DELL' ’'ASSOCIAZIONE "VECCHIE GLORIE"
Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato da una Assemblea straordinaria dei soci. Qualora dallo scioglimento dell'Associazione si dovessero trarre proventi, anche per liquidazione dell'eventuale patrimonio, questi saranno divisi in parti uguali fra i soci esclusi quelli Onorari, dopo che il Segretario Tesoriere avrà provveduto a liquidare tutte le eventuali esposizioni finanziarie. Può verificarsi che l'avanzo, per decisone dell'assemblea venga destinato ad opere di beneficenza.


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