COSTITUZIONE - DURATA - SEDE.
E' costituita l'Associazione "VECCHIE GLORIE AUTO MOTO D'EPOCA" con sede
in Anguillara Sabazia (RM) Via Tevere n. 3 - presso l'Officina D'Emidio
Anselmo. L'Associazione "VECCHIE GLORIE" condivide gli scopi dell'auto
moto Club Storico Italiano (A.S.I), e si conforma al suo Statuto. Allo
stesso A.S.I. chiederà eventuali interventi a beneficio dei suoi iscritti.
La durata del sodalizio è illimitata: cesserà quando le attività prefisse
non avranno più motivo di essere.
Articolo 2
L'Associazione
"VECCHIE GLORIE" non ha fini dì lucro e si prefigge i seguenti scopi: a) riunire in sodalizio i Proprietari, possessori ed amatori di
autoveicoli e motoveicoli di interesse storico, nonché di autovetture e
moto di interesse tecnico sportivo; b) custodire il patrimonio automobilistico e motociclistico presente e
futuro; c) organizzare manifestazioni, gite turistiche, incontri culturali e
filantropici e quanto altro, passione per l'automobilismo ed il
motociclismo storico; d) fornire occasioni per migliorare ed ampliare i rapporti tra Soci ed i
Sodalizi del Settore accettando la affiliazione di altri club o
associazioni; e) organizzare mostre, esposizioni e mercati scambio aventi per oggetto il
motorismo storico, i suoi ricambi e componenti, l'oggettistica e la
letteratura ad esso inerenti.
Articolo 3
SOCI
I soci si suddividono in:
Fondatori: i firmatari dell'atto costitutivo.
Ordinari: le persone che, in possesso di auto e moto d'epoca, versano la
quota sociale.
Onorari: le persone che per meriti particolari favoriscono il
raggiungimento degli scopi statutari.
Articolo 4
Tutti i soci (ad eccezione di
quelli onorari, nominati dal Consiglio direttivo) sono tenuti al pagamento
della quota sociale, intendendosi per tale l'importo dovuto
all'Associazione, fissato dal Consiglio direttivo, e quello dovuto all'A.S.I;
ove richiesto.
Articolo 5
ADESIONE DEI SOCI
I soci fondatori ordinari ratificano la loro adesione mediante il
pagamento della quota
sociale che deve avvenire entro il mese di Febbraio dell'anno solare cui
si riferisce. In
assenza di tale adempimento, e qualora non perfezionano la loro posizione
contributiva
entro 15 giorni successivi all'invito che sarà loro inoltrato dalla
Segreteria, saranno
considerati decaduti dalla lista dei soci.
Articolo 6
AMMISSIONE DEI SOCI
Gli aspiranti soci ordinari verranno ammessi a far parte dell'Associazione
su domanda scritta, avallata da almeno un socio, integrata dal versamento
contestuale della quota sociale. Tale domanda sarà vagliata e approvata
dal Consiglio direttivo.
Articolo 7
DIRITTI E DOVERI
DEI SOCI
I Soci debbono osservare le norme statutarie e regolamentari nonché le
delibere assembleari avallate dal Consiglio direttivo.
I soci hanno diritto a frequentare la sede dell'Associazione, a
partecipare a tutte le
manifestazioni dalla stessa indette, ad utilizzare lo stemma sociale per
fini connessi con le medesime, a far parte dei Comitati e Giurie nominati
dal Consiglio direttivo in occasioni particolari.
L'Associazione ha altresì il dovere di fornire ai soci l'assistenza
necessaria in materia di immatricolazioni, omologazioni, esenzioni
fiscali, restauro, assicurazione di autovetture e motocicli d'epoca.
I soci possono partecipare alle manifestazioni organizzate da altri
Sodalizi con il dovere di informare il Consiglio direttivo.
I soci dovranno comunicare alla Segreteria eventuali variazioni di
indirizzo e numero telefonico per poter ricevere comunicazioni
dall'Associazione.
Articolo 8
ORGANI SOCIALI
Sono Organi Sociali: 1. L'Assemblea dei Soci 2. Il Consiglio Direttivo 3. Il Presidente 4. Il Collegio dei Revisori dei Conti 5. Il Collegio dei Probiviri
Articolo 9
L'ASSEMBLEA DEI
SOCI
E' l'organo sovrano del Sodalizio.
L'Assemblea ordinaria verrà convocata una volta all'anno, nel primo
trimestre dell'anno, e quella straordinaria, su richiesta motivata del
Consiglio direttivo o di almeno 1/3 (un terzo) dei Soci, ogni qualvolta
sia ritenuto necessario. La convocazione dei soci alle assemblee avverrà
per iscritto con almeno 10 giorni di anticipo rispetto alla data fissata.
In essa sarà segnalato l'ordine del giorno, il luogo e l'ora in cui dovrà
avvenire la riunione sia in prima che in seconda convocazione. L'assemblea
ordinaria sarà valida, in prima convocazione, con la presenza della metà
più uno dei Soci, comprese le deleghe. In seconda convocazione le
Assemblee saranno valide con la presenza di almeno 1/5 (un quinto) dei
Soci. Ogni socio potrà rappresentare con delega scritta non più di 2 soci.
In entrambe i casi saranno ritenute valide le delibere che otterranno la
maggioranza dei voti espressi. L'Assemblea ordinaria delibera sul
rendiconto consultivo di gestione dell'anno trascorso, sul preventivo di
quello a venire, sull'entità della quota sociale proposta dal Consiglio
direttivo nonché sugli indirizzi, direttive generali ed economiche
dell'Associazione "VECCHIE GLORIE". Provvede inoltre, ogni biennio,
all'elezione del Presidente, dei Consiglieri, del Collegio dei Revisori
dei Conti e del Collegio dei Probiviri. L'Assemblea straordinaria delibera
sui temi proposti e messi all'ordine del giorno.
Articolo 10
IL PRESIDENTE.
E' eletto dall'Assemblea ordinaria con le maggioranze prescritte, e rimane
in carica
2 (due) anni. Il mandato è rinnovabile alla scadenza. Cessa dalla carica
per dimissioni o per altro impedimento motivato. In questi casi,
l'Assemblea straordinaria provvederà senza ritardo all'elezione di un
nuovo presidente. La reggenza è assunta dal Vice Presidente. Il Presidente
indica i programmi dell'Associazione la rappresenta legalmente, convoca le
assemblee, convoca il Consiglio direttivo ne dirige i lavori.
Il Presidente ha un mandato fiduciario diretto con l'Assemblea che lo ha
eletto. Egli
conferisce ai mèmbri del Consiglio direttivo le deleghe di Vice
Presidente, Segretario e
Tesoriere. Le stesse deleghe possono essere ritirate solo per ragioni
gravi e comprovate. E' necessario un provvedimento motivato.
Articolo 11
IL CONSIGLIO
DIRETTIVO.
E' l'Organo esecutivo dell'Associazione "VECCHIE GLORIE". E' composto da 6
(sei)
Mèmbri che durano in carica 2 (due) anni e che vengono eletti
dall'Assemblea fra i soci che si saranno candidati con almeno 30 (trenta)
giorni di anticipo rispetto alla data delle elezioni, da effettuarsi
normalmente entro il primo trimestre di ogni biennio. In caso di
dimissioni o di giustificata cessazione di disponibilità di un Membro, gli
succederà il Candidato prima non eletto e così di seguito. Qualora il
cessante abbia ricoperto una carica sociale (Vice Presidente, Segretario,
Tesoriere) il Presidente provvederà a ripetere l'assegnazione di detta
carica nell'ambito dei Consiglieri eletti. Altri incarichi speciali
verranno assegnati dal Consiglio direttivo qualora se ne ravvisasse la
necessità (vd. Commissioni Tecniche). Il Consiglio direttivo si riunirà su
convocazione del Presidente. Le delibere del Consiglio saranno valide con
la presenza di almeno 3 (tre) Membri. In caso di parità i voti, quello del
Presidente, o di chi per esso, è determinante.
Articolo 12
IL COLLEGIO DEI
REVISORI DEI CONTI
E' costituito da 3 (tre) Mèmbri eletti dall'Assemblea ogni 2 (due) anni.
Ha il
compito di verificare l'amministrazione dell'Associazione. I componenti
del Collegio non possono ricoprire altre cariche sociali. A fine esercizio
sociale provvedono ad un controllo integrale di tutti i documenti
contabili, impartendo disposizioni per la loro eventuale integrazione e
chiedendo chiarimenti a che ritengono necessari. Alla scadenza del mandato
il Collegio può essere rieletto in tutto od in parte.
Articolo 13
IL COLLEGIO DEI
PROBIVIRI
E' costituito da 3 (tre) Soci, che rimarranno in carica 2 (due) anni. Ha
il compito di
intervenire, giudicare e risolvere eventuali controversie che dovessero
sorgere fra i Soci e fra questi e l'Associazione. Il loro verdetto sarà
segnalato al Consiglio direttivo. Qualora gli interessi propongano appello
avverso la decisione dei Probiviri, sarà l'Assemblea straordinaria dei
soci a giudicare. Alla scadenza del mandato può essere rieletto tutto o in
parte. La carica di probiviri è incompatibile con le altre cariche.
Articolo 14
SCIOGLIMENTO DELL' ’'ASSOCIAZIONE "VECCHIE GLORIE"
Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato da una Assemblea
straordinaria dei soci. Qualora dallo scioglimento dell'Associazione si
dovessero trarre proventi, anche per liquidazione dell'eventuale
patrimonio, questi saranno divisi in parti uguali fra i soci esclusi
quelli Onorari, dopo che il Segretario Tesoriere avrà provveduto a
liquidare tutte le eventuali esposizioni finanziarie. Può verificarsi che
l'avanzo, per decisone dell'assemblea venga destinato ad opere di
beneficenza.